GAS NATURALE
AZIENDE DIVERSE DALLE GASIVORE Credito d’imposta per le imprese diverse dalle gasivore – Secondo trimestre 2022 (Dl 21/2022) Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. AZIENDE GASIVORE: Credito d'imposta, a favore delle imprese gasivore – Secondo trimestre 2022 (Dl 17/2022) Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% (nel decreto 17/2022 era previsto al 15%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)[3], riferito al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del MITE 541/2021, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto[4], al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. REGOLE VALIDE PER TUTTI I CREDITI D’IMPOSTA DESCRITTI:
- I creditI d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2022.
- Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
- I crediti d'imposta sono cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- I crediti d’imposta sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società 6 appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
[1] DL 21 del 21/03/2022 contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, è stato pubblicato nella 67 del 21/03/2022 ed è entrato in vigore a partire dal 22 marzo 2022. [2] Per la verifica dei requisiti per essere considerate imprese a forte consumo di energia elettrica si rinvia alla nostra news del 22/11/2021 [3] Dati pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME) [4] Art. 3, comma 1, Decreto Mite 541/2021: “Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3 /anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3 ), e che operano nei settori di cui all’allegato 1 al presente decreto”.
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