ENERGIA ELETTRICA
AZIENDE DIVERSE DALLE ENERGIVORE 1.Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle energivore – Secondo trimestre 2022 Il credito è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Per questa misura l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 18/E del 14/04/2022ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Il codice tributo è il seguente: “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. 2.Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle energivore – Terzo trimestre 2022 Il credito è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Per questa misura l’Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato il codice tributo. AZIENDE ENERGIVORE 1.Credito d'imposta, a favore delle imprese energivore – Primo trimestre 2022 Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd energivore)[1], i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma dicredito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Per questa misura l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 13/E del 21/03/2022ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Il codice tributo è il seguente: “6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. 2.Credito d'imposta a favore delle imprese energivore – Secondo trimestre 2022 Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd energivore) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma dicredito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento rispetto al costo medio per kWh relativo al primo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. Per questa misura l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 18/E del 14/04/2022ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Il codice tributo è il seguente: “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 ”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. 3.Credito d'imposta a favore delle imprese energivore – terzo trimestre 2022 Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd energivore) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma dicredito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento rispetto al costo medio per kWh relativo al secondo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. Per questa misura l’Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato il codice tributo.
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GAS NATURALE
AZIENDE DIVERSE DALLE GASIVORE 1.Credito d’imposta per le imprese diverse dalle gasivore – Secondo trimestre 2022 Il credito è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Per questa misura l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 18/E del 14/04/2022ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Il codice tributo è il seguente: “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. 2.Credito d’imposta per le imprese diverse dalle gasivore – terzo trimestre 2022 Il credito è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Per questa misura l’Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato il codice tributo. AZIENDE GASIVORE: 1.Credito d'imposta, a favore delle imprese gasivore – primo trimestre 2022 Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma dicredito di imposta, pari al 10%della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)[2], riferito all’ultimo trimestre 2021, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del MITE 541/2021, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto[3], al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. Per questa misura l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 28/E del 13/06/2022ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Il codice tributo è il seguente: “6966” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. 2.Credito d'imposta, a favore delle imprese gasivore – Secondo trimestre 2022 Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma dicredito di imposta, pari al 25%della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)[4], riferito al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Per questa misura l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 18/E del 14/04/2022ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Il codice tributo è il seguente: “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2022) - art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. 3.Credito d'imposta, a favore delle imprese gasivore – terzo trimestre 2022 Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma dicredito di imposta, pari al 25%della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), riferito al secondo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Per questa misura l’Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato il codice tributo. REGOLE VALIDE PER TUTTI I CREDITI D’IMPOSTA DESCRITTI
- I creditI d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2022.
- Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
- I crediti d'imposta sono cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- I crediti d’imposta sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società 6 appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
- Ai crediti descritti non è applicabile il Regime de-minimis. Il comma 3 -ter dell’art. 2 del Dl. 50/2022 che prevedeva l’applicazione del regime de-minimis è stato abrogato dall’art. 40 quater del DL 73/2022.
RIFERIMENTI NORMATIVI Art 3 DL 21 DEL 21/03/2022 ART 4 DL 17 DEL 01/03/2022 ART. 4 DL 21 DEL 21/03/2022 ART 5 DL 17 DEL 01/03/2022 ART 6 DL 115 DEL 09/08/2022 ART. 15 DL 4 DEL 27/01/2022 ART. 15.1 DL 4 DEL 27/01/2022 CIRCOLARE ADE 13 DEL 13/05/2022 CIRCOLARE ADE 20 DEL 16/06/2022 CIRCOLARE ADE 25 DEL 11/07/2022 RISOLUZIONE 13 DEL 21/03/2022 RISOLUZIONE 28 DEL 13/06/2022 RISOLUZIONE 18 DEL 14/04/2022 [1] Per la verifica dei requisiti per essere considerate imprese a forte consumo di energia elettrica si rinvia alla nostra news del 22/11/2021 [2] Dati pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME) [3] Art. 3, comma 1, Decreto Mite 541/2021: “Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3 /anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3 ), e che operano nei settori di cui all’allegato 1 al presente decreto”. [4] Dati pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME)
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