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RIFIUTI: End of Waste inerti: definiti i criteri per il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione


Stabilita la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione sottoposti ad un processo di recupero.

Il DM 27 settembre 2022 n. 152 definisce infatti i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione e gli altri inerti di origine minerale, sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter c. 2 del d.lgs. 152/2006, per diventare “aggregato recuperato”.

Il decreto entrerà in vigore il 4 novembre 2022 e gli operatori avranno tempo fino al 3 maggio 2023 per presentare l’apposita istanza o comunicazione all’autorità competente per l’adeguamento delle autorizzazioni al recupero. In questo periodo continueranno ad applicarsi le condizioni previste nelle autorizzazioni in essere. Per le procedure semplificare continueranno ad applicarsi le disposizioni sui limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite delle emissioni di cui al DM del 5 febbraio 1998.

Durante questo periodo di adeguamento/aggiornamento, i nuovi criteri non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché a quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate. Tali materiali infatti potranno essere utilizzati in virtù di quanto previsto nelle precedenti autorizzazioni.

Il provvedimento prevede che:

  • Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2, allegato 1
  • L’aggregato recuperato deve essere conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.
  • Sia inviata una dichiarazione di conformità del materiale recuperato sulla base del modello di cui all’allegato 3 all’autorità competente ed all’ARPAM.
  • Il campione di aggregato recuperato prelevato deve essere conservato dal produttore per 5 anni.
  • Sia applicato un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri previsti dal regolamento

L’aggregato recuperato è utilizzato unicamente per i seguenti scopi specifici riportati nell’allegato 2:

  1. la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
  2. la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
  3. la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
  4. la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  5. la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
  6. il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

Infine, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (4 novembre 2022), acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il MITE valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.



Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò


INFO:

Dott.ssa Paola Bara      

Tel. 0733.27941 / 331.1921246  

E-mail: bara@confindustriamacerata.it


Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it

 

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