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RIFIUTI: chiarimenti applicativi del MITE sulla classificazione dei rifiuti

 

Facciamo seguito alla nostra circolare del 25 settembre 2021 per informare che Il Ministero della Transizione Ecologica con la nota n. 0128108 del 17 ottobre 2022 risponde alle molteplici richieste di chiarimenti, tra cui quelle avanzate da Confindustria, in merito all’applicazione delle linee-guida SNPA sulla classificazione rifiuti, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 09.08.2021.

Di seguito si riportano i principali chiarimenti applicativi trattati dalla nota, molti dei quali in risposta alle richieste di Confindustria


Gerarchia delle fonti

Le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti essendo state approvate sulla base di una previsione di legge (art. 184, comma 5 del D. Lgs. 152/2006) hanno forza formale assimilabile a quella della legge stessa.

Le posizioni espresse da ISPRA, precedenti alla pubblicazione delle Linee guida in oggetto, mantengono la loro validità, qualora non risultino in contrasto con tali Linee guida.


Relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma

Accogliendo le richieste di Confindustria il MITE ribadisce quanto riportato nelle LG, ossia la necessità di mettere in atto una procedura nella quale sia chiaro il motivo per cui sono state fatte determinate scelte e, nel caso, di potenziale pericolosità, sia esplicitata la ragione che ha portato a ricercare talune sostanze. A tal fine fornisce i seguenti chiarimenti su:

-         relazione tecnica, è sufficiente che in queste siano riportate tutte le informazioni e le procedure seguite per l’individuazione del codice EER, non è necessario ripetere una relazione analoga a quella riportata – a titolo esemplificativo- nelle LG;

-         il giudizio di classificazione, invece, non è sempre necessario. Infatti, non lo è per la classificazione dei rifiuti non pericolosi “assoluti” o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test.

In questo ambito è importante che la classificazione del rifiuto sia accompagnata da una documentazione esaustiva al fine di rendere evidente il processo decisionale adottato dal produttore. La forma nella quale le informazioni sono riportate non risulta vincolante.


Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione

Per professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione si intende un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti.

Rifiuti da attività di costruzione e demolizione

Il MITE conferma che l’iter procedurale contenute nelle Linee guida è conforme e del tutto coerente con quello previsto della normativa e ribadisce che il primo aspetto su cui deve basarsi la procedura di classificazione è quello che porta ad individuare il codice EER facendo riferimento all’origine del rifiuto.

Il MITE chiarisce che le attività di costruzione sono ben identificate ed inserite nella sezione F dei codici ATECO.

Le attività ad esse associate non si limitano a quelle riportate a titolo esemplificativo nel paragrafo 3.5.4 delle linee guida SNPA, ma ricomprendono ad esempio le attività di installazione impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione (scale mobili, isolamento termico, antivibrazioni, ecc.), nonché le attività di posa in opera di infissi, pareti mobili e simili, il completamento e la finitura di edifici, la realizzazione di coperture ecc.

Tali attività sono possibili fonti di rifiuti ascrivibili al capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti.

Viene però specificato che per i processi di fabbricazione dei mezzi di trasporto, l’utilizzo del capitolo 17 è da ritenersi inappropriato. I codici di riferimento sono da ricercarsi in altri capitoli dell’elenco e, in particolare nel capitolo 12, ivi incluso, in caso di assenza di altre voci , il codice 99, integrando la documentazione con utili indicazioni per una migliore identificazione del rifiuto.


Classificazione degli imballaggi

Con riguardo alla classificazione di un imballaggio nominalmente vuoto, si ritiene che la presenza di un residuo minimo di una sostanza o miscela di sostanze non pericolose non precluda l’utilizzo del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell’imballaggio.

Con riferimento alla questione sulla differente classificazione degli imballaggi in base agli Orientamenti della Commissione (che prevedono voci a specchio per i rifiuti della categoria 15) e alle linee guida SNPA (che classificano sempre come pericolosi assoluti i rifiuti di imballaggio che hanno contenuto sostanze pericolose) è stato chiarito che l’applicazione del metodo riportato dagli Orientamenti tecnici della Commissione avrebbe comportato problematiche applicative superiori a quelle derivanti dall’applicazione delle linee guida del SNPA, in quanto avrebbe richiesto l’effettuazione delle opportune analisi chimiche finalizzate alla verifica della sussistenza di pericolosità.

Nelle Linee Guida si è optato per l’applicazione di un processo che, nel caso della presenza di alcuni contenitori etichettati nella massa costituita da imballaggi non pericolosi, preveda l’attuazione di una separazione in impianto di tali contenitori, al fine di evitare la necessità di dover classificare l’intera massa come rifiuto pericoloso. Tale scelta è stata giustificata con il fatto che, un approccio diverso, avrebbe richiesto un campionamento, la preparazione del campione, con tutte le problematiche associate, e la successiva analisi del rifiuto.


Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto

Per quanto riguarda la classificazione dei codici EER dei RAEE, che si configurano come codici specchio, le Linee guida riportano la scelta di approcciare alla questione con un metodo analogo a quello utilizzato per i veicoli fuori uso. In base al quale il codice pericoloso o non pericoloso è connesso alla messa in atto o meno delle procedure di bonifica del veicolo.

La classificazione di un’apparecchiatura dipende dalla presenza o meno di componenti pericolose che può essere valutata sulla base delle informazioni fornite dal produttore dell’apparecchiatura.


Chiarimenti su classificazione HP14

L’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 deve essere effettuata a valle sia della valutazione sulla tossicità cronica (tabella 4.1.0 b) i) o 4.1.0 b) ii) a seconda delle informazioni sulla degradazione rapida), che della tossicità acuta se sono disponibili dati adeguati per gli altri livelli trofici (in base ai criteri della tabella 4.1.0 b) iii)), effettuando quindi la classificazione a seguito della valutazione più rigorosa.


Chiarimenti su classificazione HP3

Il MITE riporta che sullo schema decisionale riportato nel paragrafo 4.3.3 delle Linee guida del SNPA, è presente un errore in base al quale risulta assente il passaggio che prevede, nel caso di rifiuti solidi contenenti ad esempio una sostanza H225, di dover effettuare un test o di avvalersi del principio “ove opportuno e proporzionato”. Ne consegue che la dicitura “Il rifiuto è un solido contenente una o più sostanze H228?” debba essere sostituita con la dicitura “Il rifiuto è un solido e contiene una o più sostanze classificate secondo quanto riportato in Tabella 3?


Chiarimenti sul pentaclorofenolo

Per il pentaclorofenolo, come per gli altri inquinanti individuati dal regolamento POPs ma non dalla decisione 2000/532/UE, si applica, come richiamato nelle Linee guida, il valore limite indicato dall’allegato III alla direttiva 2008/98/CE per la pertinente caratteristica di pericolo, ove prevista.


Normativa Seveso

In merito al rapporto tra le Linee guida e la normativa Seveso si precisa che le linee guida SNPA trattano solo marginalmente la classificazione Seveso nell’appendice “Indicazione di massima delle possibili corrispondenze tra classificazione ai sensi della direttiva Seveso III e della direttiva 2008/98/CE” in cui si chiarisce che i criteri previsti ai fini della classificazione dei rifiuti non sono del tutto sovrapponibili ai criteri CLP. Non esiste, infatti, una trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso. La valutazione deve essere quindi effettuata caso per caso, anche per i rifiuti non pericolosi, facendo riferimento alle specifiche disposizioni normative.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò


INFO:

Dott.ssa Paola Bara      

Tel. 0733.279641 / 331.1921246  

E-mail: bara@confindustriamacerata.it      


Dott. Matteo Di Marino      

Tel. 0733.279648  

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it

 

 

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